Codice Deontologico al quale dovrà attenersi strettamente ogni Associato.
Art. 1
L’Operatore iscritto ad AIOSA è una persona che, dotata di particolari e specifiche attitudini bio-energetiche naturali, e sulla base di un’articolata conoscenza- derivata da studio specifico- delle funzionalità bioelettromagnetiche dell’organismo, delle leggi dell’omeostasi bioenergetica, opera sul “Disturbo del campo di energia” come viene intesa nella tassonomia del NANDA e pratica le Tecniche Bioenergetiche del Metodo Summa Aurea® con:
- lo scopo primario di favorire il benessere della persona
- sorreggere, soccorrere e facilitare la piena e consapevole assunzione, da parte della stessa, di maggiori responsabilità in relazione allo stile di vita, di maggiori consapevolezze dei propri comportamenti, di migliori stimoli delle risorse vitali.
L’Operatore iscritto ad AIOSA può operare anche in forma preventiva e naturale per il mantenimento ed il ristabilimento del benessere della persona che a lui si affida, indirizzandola verso modi e stili di vita che tendono all’equilibrio armonico di tutte le funzioni psico-fisiche-energetiche.
Art. 2
L’Operatore iscritto ad AIOSA contribuisce:
- allo sviluppo culturale e civile delle persone
- alla diffusione della solidarietà nei rapporti umani
- alla pace, all’integrazione dei popoli
- alla difesa delle libertà civili e religiose individuali e collettive
- alla promozione di attività specifiche con finalità di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, indirizzate al benessere, al ripristino ed al mantenimento del Benessere psico-fisico e spirituale
- alla formazione ed alla crescita etico-professionale, umana e sociale della persona in una visione di società più rispettosa che riconosce il valore e la dignità umana in ogni persona senza distinzione
- al riconoscimento del valore della Natura alla quale porta completo rispetto
Art. 3
L’Operatore iscritto ad AIOSA si impegna ad esercitare la sua attività secondo coscienza. Egli mantiene un comportamento giusto e leale con tutti, siano essi clienti, collaboratori, colleghi o terzi in generale, evitando tutto quanto possa pregiudicare la reputazione personale e della categoria.
L’Operatore deve ricordare che l’assistito è suo fratello o sua sorella verso cui deve il rispetto e soprattutto amore.
L’Operatore deve ricordare questo concetto dell’amore, infatti in sua assenza, egli tenderà a non entrare nella dimensione dell’emissione energetica tipica del Metodo Summa Aurea® inficiando così il buon risultato del trattamento.
Art. 4
L’attività dell’Operatore deve essere soltanto di sussidio integrativo, dell’opera del medico o comunque non sostitutiva.
L’Operatore dovrà pertanto cercare di farsi affiancare o di affiancare il medico di fiducia dell’assistito, rendendo possibile ogni collaborazione con lo stesso.
Inoltre non potrà mai contrastare l’opera del medico né le sue cure e prescrizioni.
L’azione dell’Operatore non è atto medico, quindi, si differenzia da questo in quanto l’operatore del Metodo Summa Aurea® non deve effettuare diagnosi e non deve prescrivere né consigliare farmaci di alcun tipo.
È ben inteso che se l’Operatore possiede ulteriori competenze professionali potrà attuare in modo integrativo altre prestazioni tipiche delle professioni di cui è specialista.
Art. 5
La corretta prassi delle Tecniche Bioenergetiche del Metodo Summa Aurea® consiste nell’operare esclusivamente per mezzo dell’apposizione delle mani, sia a distanza dal corpo, sia a contatto superficiale, su specifiche zone e con tecniche codificate, per stimolare i processi vitali al fine di mantenere e rafforzare lo stato di salute della persona.
Senza visitare o far spogliare l’assistito.
È ben inteso che se l’Operatore possiede ulteriori competenze professionali potrà attuare in modo integrativo altre prestazioni tipiche delle professioni di cui è specialista.
Art. 6
L’Operatore iscritto ad AIOSA è tenuto ad osservare il più assoluto segreto e discrezione nei confronti dell’assistito.
L’assistito dovrà inoltre essere informato dei tempi e dei metodi che saranno utilizzati per tentare di raggiungere, stabilizzare, mantenere e rafforzare lo stato di Benessere della sua persona. L’Operatore deve inoltre operare sempre – nei confronti degli assistiti – senza presunzione e senza atteggiamenti ingannevoli ed evitando aspettative ingiustificate nell’assistito. L’Operatore è tenuto a far compilare quindi il Consenso Informato al suo cliente.
Art. 7
L’Operatore terrà un eventuale archivio aggiornato delle cartelle – fatta salva la normativa sulla privacy- con i dati anagrafici dell’assistito, i risultati degli esami, le diagnosi dei medici, gli interventi da lui fatti, oltre che ogni eventuale altro intervento, nell’ambito delle Discipline del bio-naturale, messo in atto.
Inoltre deve attenersi al tariffario (minimo e massimo) eventualmente stabilito dall’Assemblea Annuale dei Soci AIOSA, e pubblicato ufficialmente.
Art. 8
Poiché l’Operatore necessita di concentrazione nell’espletamento dei suoi interventi si consiglia di non far assistere alle sedute altre persone, ad eccezione che l’assistito sia un minore o un soggetto che necessiti di costante assistenza, ovvero in altre situazioni delicate.
Art. 9
L’Operatore per seguire l’evoluzione delle Discipline del Benessere e Bio-Naturali Integrative dovrà seguire obbligatoriamente – oltre i corsi di formazione – i corsi d’aggiornamento, i seminari, i percorsi di apprendistato e quant’altro potrà contribuire alla preparazione ed al perfezionamento delle sue conoscenze maturando i Crediti Formativi (ECP) previsti da regolamento.
Art. 10
I locali in cui si svolge l’attività professionale devono corrispondere ai requisiti della legislazione vigente. Lo studio deve essere attrezzato in maniera adeguata per la corretta applicazione delle discipline esercitate. All’interno dei locali dovranno essere esposti, e ben visibili, l’attestato che certifica la professionalità dell’operatore stesso ed il codice deontologico.